Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dai casi espressamente previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte di vario genere i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, gli attrezzi per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di rifiuti pubblici, i mezzi di trasporto pubblico, la segnaletica stradale verticale, e in genere le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, con la multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.000 euro e con l'obbligo di ripristinare il danno nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire e allo stato dei luoghi. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici e su quelli di recente ristrutturati, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio».